Il “Caso Lorenzini” è ufficialmente scoppiato all’interno del consiglio comunale di Carrara. Lorenzini, attualmente assessore all’urbanistica, potrebbe trovarsi in un poco edificante conflitto d’interessi, visto che lo stesso ha ancora alcune pratiche pendente nell’esercizio della sua professione da privato con lo stesso comune carrarino.
Lorenzini arriverà alle dimissioni? È davvero presto per dirlo, ma nello stesso tempo l’interrogazione depositata dal consigliere comunale di Italia Viva Cosimo Maria Ferri ha posto le basi per un dilemma che di certo si protrarrà per le prossime settimane, su cui, molto probabilmente, si esprimeranno anche la prima cittadina Serena Arrighi e gli altri esponenti del consiglio.
“Nella seduta dello scorso consiglio comunale, tra le interrogazioni depositate dal sottoscritto ne è stata discussa una specifica sul ruolo di un’eventuale incompatibilità dell’assessore Lorenzini. Abbiamo chiesto se un professionista, nominato assessore all’urbanistica, possa avere pratiche pendenti nell’esercizio della sua professione, nello stesso comune? Quale sia il confine tra assessore e professionista limitatamente alle pratiche in comune di Carrara? Domanda lecita e legittima che abbiamo rivolto alla sindaca Arrighi. Anche perché quello che è certo è che esistano pratiche pendenti a firma dell’ingegner Lorenzini. Lo stesso assessore – incalza il consigliere di Italia Viva – ha ammesso di averne e di avere chiuso l’istruttoria, pur rimanendo aperti però i procedimenti amministrativi, i cui tempi non dipendono dallo stesso. Rimangono però aperti tuttora e già da mesi Lorenzini è assessore. È rispettato l’articolo 78 del comma 3, del decreto-legge numero 267/2000, che è la norma della cui portata si discute? Il testo recita testualmente che I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”; chi controlla? La sindaca ha valutato questa circostanza prima di dare l’incarico e le deleghe? Occorre fare chiarezza per garantire il rispetto delle norme e la massima trasparenza. In consiglio comunale la sindaca dopo la nostra sollecitazione è’ intervenuta, ma le sue risposte sono risultate insoddisfacenti, tardive e lasciano aperti alcuni dubbi certamente sull’opportunità politica. Non sta a noi valutare né l’incompatibilità giuridica, sul punto è intervenuto anche il nuovo segretario comunale, dando un suo parere, (ma va certamente approfondito) né il rispetto della norma ma chiediamo che chi abbia competenza lo faccia dettagliatamente e con precisione. Il testo dell’interrogazione è equilibrato, ma apre però un tema politico e giuridico”.
Di seguito è riportata l’interrogazione integrale di Ferri.
“Oggetto: incompatibilità assessore Moreno Lorenzini.
Premesso:
Che al riguardo, va rilevato preliminarmente che, secondo l'articolo 41 del Tuoel, il consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, ha l'obbligo di esaminare 'la condizione degli eletti', cioè l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità e o incompatibilità; che comunque spetta sempre al consiglio comunale medesimo valutare la fondatezza o meno delle cause ostative all'espletamento del mandato degli eletti;
Che l'assessore all'urbanistica, progetti speciali e ambiente ingegner Moreno Lorenzini, nominato dalla sindaca Serena Arrighi il 15 Luglio 2022, al momento dello svolgimento del primo consiglio comunale risultava già in uno stato di potenziale incompatibilità tra l’incarico amministrativo e l’esercizio dell’attività professionale di ingegnere nel territorio amministrato, ma tale situazione non era stata rilevata dal consiglio comunale nonostante le segnalazioni da parte dell’opposizione; che l’articolo 78, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, che è la norma della cui portata si discute, dispone testualmente che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato; che preliminarmente si osserva che l’articolo 78 del Tuel, rubricato Doveri e condizione giuridica, ha inteso disciplinare l’attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell’ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente confliggenti con gli interessi perseguiti dall’ente locale; che il citato articolo 78 intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa che, come noto, trova copertura costituzionale all’interno dell’articolo 97 della costituzione in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale negli stessi delicati settori nei quali, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale; che a seguito di accesso agli atti presentata da più consiglieri, il dirigente del settore opere pubbliche ha formalmente comunicato e trasmesso un elenco di pratiche in corso e pendenti presso il comune di Carrara a firma dell’ingegner Lorenzini; che con specifico riferimento al sopra riportato comma 3 dell’articolo 78, deve sottolinearsi che i destinatari della norma sono, expressis verbis, i componenti la giunta comunale che, nei campi dell’edilizia, dell’urbanistica e dei lavori pubblici forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio ed iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali) e che la violazione del positivizzato dovere di astensione se, come detto, non comporta la decadenza dalla carica, viceversa, può rilevare, comunque, sul piano della personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, nonché sul piano della legittimità degli atti adottati; che sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “non può affermarsi la legittimità, in astratto, di un procedimento amministrativo, di competenza del Comune, nel quale il professionista svolge le funzioni assessoriali, ed al quale detto professionista abbia partecipato nella qualità di Assessore è sufficiente, in tal senso, osservare che il divieto di cui all’art. 78, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000 è stato introdotto dal legislatore in tal senso; che siffatto espresso divieto è stato dunque inteso, sin dall’origine, dal legislatore quale strumento applicativo dei richiamati canoni di imparzialità e buona amministrazione (oltre che di concorrenza tra i professionisti titolari di cariche pubbliche e quelli privi di tale status), e di tutela anche dei terzi eventualmente controinteressati” (così Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza numero 8269 del 06.07.2010); che alla luce delle subentrate conferme della cassazione stessa, l’ordine degli architetti di Novara pubblicava sul proprio sito una informativa rivolta a tutti gli iscritti di seguito riportata;):
“A seguito dell’ultima tornata elettorale, che ha visto alcuni di Voi eletti e/o nominati quali membri della Giunta comunale, con la presente vogliamo porre nuovamente la Vostra attenzione sull’art. 78, co. 3°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che pone il dovere di astensione dall’esercizio «di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica» ai membri di giunta comunale che esercitino competenze «in materia di urbanistica. Tale divieto è stato ribadito anche in una sentenza di Cassazione, la n. 14764/16 del 22/06/2016, che ha ben evidenziato il divieto. A parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale) è possibile configurare in capo all’amministratore locale – prosegue la lettera – la violazione del divieto in esame, comportare la responsabilità disciplinare che è fatta valere nell’ambito dell’ordinamento, regolamentata nelle norme deontologiche (ex 2° co. art. 36 bis). Il Consiglio di disciplina di questo ordine, pertanto, non potrà che sanzionare i propri iscritti che violino il divieto, nell’ambito di procedimenti disciplinari ove siano fatte valere le norme di carattere deontologico volte a garantire l’esercizio della professione. Il dovere di astensione in esame comporta che l’interessato non accetti e non svolga attività professionali durante il mandato, ma anche che egli dismetta le attività incompatibili in corso al momento dell’assunzione della carica nell’ente locale, proprio perché durante lo svolgimento di tali attività (siano esse di breve o lungo periodo) l’interessato potrebbe volgere indebitamente a proprio vantaggio (“professionale”) l’esercizio delle funzioni pubbliche.
Per quanto sopra evidenziato interroga:
su quante siano ancora le pratiche edilizia o similari a firma dell’assessore Lorenzini ad oggi pendenti in Comune; se l’Assessore Lorenzini abbia depositato per tali pratiche la rinuncia al mandato ed in quali date; nel caso in cui non abbia depositato tale rinuncia agli incarichi, quali atti, ai sensi dell’articolo 78, comma, del Tuel, si intenda assumere per la cessazione della situazione di incompatibilità; quali atti la giunta intenda revocare in autotutela qualora si fossero perfezionati alla presenza dell’assessore all’urbanistica Lorenzini per evitare contenzioso che veda coinvolto il comune di Carrara”.